Diritti dei passeggerri

 DIRITTI DEI PASSEGGERI

SINTESI del Regolamento (UE) n.181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011

 

Il presente Regolamento si applica, con determinate deroghe, ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari il cui punto d’imbarco o sbarco di passeggeri è situato nel territorio dell’Unione europea (UE) e quando la distanza prevista del servizio è di almeno 250 km. Determinate disposizioni del Regolamento, si applicano a tutti i servizi di trasporto, inclusi i servizi per le distanze inferiori ai 250 km.

I servizi regolari interni nella Repubblica di Croazia, come anche i servizi regolari internazionali con almeno una stazione di fermata al di fuori del territorio dell’Unione europea, sono esclusi in determinati casi dall’applicazione del Regolamento.

 

I nuovi diritti applicabili a tutti i servizi includono:

 

  • non discriminazione basata sulla nazionalità dei passeggeri o sul venditore dei biglietti;
  • trattamento non discriminatorio dei disabili e delle persone a mobilità ridotta (salvo ragioni di sicurezza e nel caso in cui la configurazione del veicolo o delle infrastrutture lo rendano fisicamente impossibile);
  • risarcimento in caso di perdita o danneggiamento dei dispositivi che ne agevolano la mobilità in caso d’incidente;
  • norme minime in materia d’informazione dei passeggeri prima e durante il viaggio, nonché informazioni di carattere generale sui loro diritti, nelle stazioni e online; dove possibile, le informazioni sono fornite in formati accessibili su richiesta prestando particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta;
  • un sistema per la gestione dei reclami accessibile a tutti i passeggeri, appositamente predisposto dai vettori;
  • il rimborso deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

 

I diritti dei passeggeri nei servizi regolari tra due o più Stati membri dell’UE della distanza prevista di almeno 250 km (non applicabili ai servizi di trasporto interno di passeggeri sul territorio della Repubblica di Croazia e ai servizi di trasporto internazionali di passeggeri tra uno Stato membro e uno Stato al di fuori dell’Unione europea) includono, tra l’altro, quanto segue:

 

  • garanzia di rimborso o riprotezione in caso di overbooking, cancellazione o ritardo alla partenza superiore ai 120 minuti;
  • adeguata assistenza in caso di cancellazione o di ritardo superiore a 90 minuti per viaggi di durata superiore alle tre ore;
  • Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate;
  • tutela del passeggero in caso di decesso, lesioni, perdita o danneggiamento, quando questi siano stati provocati da incidente stradale, in particolare per quanto riguarda le necessità immediate di ordine pratico.

 

Per maggiori informazioni:

Il regolamento UE                            http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R0181

Legislazione croata                          www.nn.hr

 

Se ritenete che i vostri diritti di passeggero siano stati violati, contattateci:

 

Autotrans d.d.

p.p. 288, 51000 Rijeka

Info center

e-mail: info@arriva.com.hr

Commissione europea per Risoluzione online delle controversie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

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